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L’All Broker è specializzata nell’analisi e nella valutazione di simili operazioni. Potremmo fornirvi un’assistenza completa, sia in relazione all’operazione in se stessa, sia per quanto concerne l’aspetto professionale e legale.

Innumerevoli sono le motivazioni che portano ad esportare o trasferire il denaro detenuto in Italia in altro paese estero, sia comunitario che non. Grazie ad una pervasiva forma di propaganda negativa su tali comportamenti, molti si sentono non in regola, come se tale fatto possa costituire, di per sé, un reato, o costituire altrimenti una violazione. Le cose non stanno esattamente così, questo approfondimento vuole spiegarvi perchè. Ciò che conta è agire sempre in assoluta e totale conformità a quanto la legge prevede e dispone.

Gestire, guadagnare (legalmente), spendere ed esportare il proprio danaro non può mai essere reputato un comportamento negativo, anzi è uno dei cardini fondanti di ogni società civile e rispettosa del lavoro, proprio ed altrui. Chia ha lecitamente guadagnato, altrettanto lecitamente può trasferire il proprio danaro all'estero o dove meglio crede.
L'importante è conoscere ed applicare esattamente le norme che regolamentano tale settore: l'identico comportamento fatto in un modo non conforme al diritto vigente (italiano e comunitario) può cagionare molti problemi, così come la costituzione di tali fondi potrebbe non essere conforme al diritto vigente. Per questo si consiglia di rivolgersi sempre a dei professionisti nel settore, che siano in grado di fare compiere alle persone le scelte giuste in materia di trasferimento di danaro all'estero.
Obbiettivo di questo studio vuole quindi essere quello di individuare e consigliare il modo lecito e legale per costituire delle provviste di danaro all'estero, di somme di danaro legittimamente detenute. 
Se un soggetto ha  risparmiato oppure ha ricevuto un lascito ereditario, ovvero ha avuto una vincita, o si è comunque procurato, con il suo lavoro, un guadagno lecito, costui legalmente ha il diritto di  posizionare ove preferisce detta somma, che è legittimamente di sua esclusiva spettanza, per ogni motivazione intrinseca alla sua persona, insindacabile, foss'anche solo di preferenza di una nazione al posto di un'altra. Esemplificativamente, ma non esaustivamente: non ci si fida del proprio paese poiché reputato essere a rischio default, e  si desidera conservare i propri soldi in uno stato ove si ritiene maggiore la stabilità politica e l'assetto finanziario ed economico, si ritiene che una banca estera offra maggiori garanzie di stabilità rispetto ad una banca italiana, non si vuole apparire agli occhi dei clienti o dei concorrenti, o dei malavitosi, come persone abbienti (per evitare problemi anche legati alla criminalità), oppure non ci si fida del sistema bancario nazionale e si preferisce quello di un'altro stato, si ha intenzione di acquistare un immobile all'estero, si desidera avviare una società commerciale all'estero. Molteplici possone essere le motivazioni che spingono un soggetto ad esportare e trasferire le somme di danaro di cui sia proprietario. Vi è la possibilità di spostare una somma ingente in un'unica e singola operazione, oppure si può decidere di accumularla un poco alla volta seguendo le procedure esistenti. La si  può trasferire fisicamente, in proprio, entro la soglia limite di denaro che è possibile detenere in contanti per un trasferimento all'estero (attualmente, anno 2014, non vi è limite e qualunque trasferimento di danaro all'estero va dichiarato all'autorità di residenza di colui che trasferisce i soldi), si può scegliere di depositare tale denaro in una banca estera oppure si può emettere un assegno o dare dall’Italia una disposizione per trasferire la somma dove si preferisce, con un normale bonifico internazionale. Tutte operazioni normali e correntemente effettuate.
Occorre però valutare, affinché dette operazioni non diventino illegali, che si deve avere pedissequamente osservato le norme che operano sul regime di questi atti, nessuna esclusa, diversamente i rischi e le problematiche possono diventare importanti.
La premessa è che tali operazioni devono essere sempre espletate a partire, sin dall'origine, da somme di denaro correttamente detenute: tale  ovviamente non è il denaro di provenienza illecita ovvero criminale, che violi le norme contro il riciclaggio, che non abbia assolto i doveri tributari, come quelli di monitoraggio fiscale: in tutti tali casi il lettore dovrà smettere di leggere, ogni sua operazione di trasferimento somme è da ritenersi, ab origine, illeggittima, e, come tale, da non effettuarsi.
Nel caso invece di somme lecitamente guadagnate e dichiarate allo Stato nazionale di appartenenza, occorre rispettare ulteriori norme, affinché eventuali trasferimenti di danaro all'estero siano, e restino, legali. 
Si può costituire una disponibilità estera con un bonifico direttamente dall’Italia, senza spostarsi fisicamente dalla propria scrivania, ad esempio se viene dato ordine di bonifico da una banca italiana ad una estera, di cui il beneficiario è sempre la stessa persona fisica o giuridica, collocandolo in un altro Paese: questa è un'operazione di esportazione di danaro. Nell’Unione Europea, non lo si dimentichi mai!, le persone e le società hanno assoluto diritto ad esportare negli altri stati membri i propri capitali, senza dover motivare a nessuna autorità il perché si è deciso di operare in tale modo. Invece i trasferimenti di capitali in nazioni extra CEE, sono regolati da singoli trattati, ove possono esistere divieti imposti da decisioni adottate a livello europeo ai movimenti di capitali verso singoli e determinati paesi che sono oggetto di misure limitative. 
Ogni volta che si eccede il limite di denaro contante che la legge autorizza, l’esportazione deve obbligatoriamente essere effettuata tramite il canale bancario, che trasmetterà la segnalazione all’Ufficio di competenza; da questa segnalazione, che è obbligatoria e giustificata da esigenze di lotta alla criminalità, non scaturiscono problematiche se, come sopra specificato, la detenzione di quella somma è corretta “ab origine” e l'esportazione di denaro viene dichiarata, come si dirà in prosieguo.
Se il trasferimento della somma avviene attraverso il portarla fisicamente con sé, osservato il limite massimo di quanto si possa avere per contanti, oppure dichiarando in uscita, alla dogana, il possesso di uno o più titoli che incorporino la totalità della somma, non vi sono problematiche di rilievo. Prefiguriamo quindi che una persona fisica italiana si sia creata in questo modo la disponibilità di somme di danaro in un conto corrente estero: ogni anno tale cittadino dovrà, nell'effettuare la dichiarazione dei redditi, nel rigo RW,  dichiarare i redditi che da quel denaro scaturiscono e sono scaturiti, a pena, in difetto, di importanti sanzioni, sanzioni che colpiranno anche gli intermediari.

Da notare bene, comunque, che, l’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prescrive l’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Questo articolo è di particolare importanza: ogni deposito ad oggi va dichiarato nel modulo RW in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia. Addirittura la Suprema Corte ha ritenuto che; “ L'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 d.l. 28 giugno 1990 n. 167 (nel testo, ratione temporis vigente, risultante dalla conv. con modifiche nella l. 4 agosto 1990 n. 227), relativo agli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero, riguarda anche le somme di denaro, provento di reato, depositate su conti correnti di banche estere sui quali non sono stati effettuati movimenti e ciò in quanto l'art. 6 del medesimo decreto legge prevede - con presunzione iuris tantum - la fruttuosità (a tasso di legge) delle somme depositate all'estero e, quindi, la loro conseguente redditività fiscale, né a tale regola osta il principio nemo tenetur se detegere, essendo l'obbligo in questione espressione del principio costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost., da ritenersi prevalente rispetto all'esigenza di tutelare l'autore di un reato.”  
Chiaramente l’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda ogni trasferimento da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta sia stato superiore alla soglia di legge, tenuto conto anche di eventuali disinvestimenti: il contribuente può sempre opporre la prova contraria, e dimostrare, ad esempio, che la sua giacenza su un c/c estero non produce redditi di nessun genere e tipo: a tal fine è di basilare importanza che, salvi gli obblighi di compilazione del modulo RW, nel caso in cui in determinate banche estere  i conti non siano produttivi di reddito (cosa molto più frequente di quel che non si creda); il correntista acquisisca dalla banca estera documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza, serbandola ai fini probatori di legge. 
Da notare che la legislazione sovrariportata non concerne le società, per cui vigono altri parametri che saranno oggetto di una successiva disamina.
L'esterovestizione di un conto corrente di una persona fisica infatti non dà nessun diritto a pagare le tasse nel paese del conto corrente stesso. 
Chi ha la residenza in Italia le tasse le deve pagare comunque in Italia, indipendentemente da dove abbia i soldi.
Chi ha una residenza in un'altro stato, pagherà le tasse sulla base della legislazione di detto stato: le tasse sulla persona vanno pagate dove detta persona ha la residenza. Ovviamente la residenza estera deve essere reale e non fittizia. 
Discorso diverso invece, anche se in parte assimilabile, vale per le società e le persone giuridiche in genere. Quel che conta è "la residenza effettiva" della società. Rammentiamo che il trasferimento di capitali (subordinamente alle norme di cui sopra) è assolutamente legale e, in Europa, garantito dal Trattato di Maastricht. 
In definitiva:
I) è legittimo avere e detenere legalmente soldi all'estero;
II) vige l'obbligo di dichiarazione per le persone fisiche;
III) sui redditi derivanti da tali somme saranno dovute le imposte al paese d'origine.
IV) La convenienza del trasferimento è quindi parametrata non a risparmi fiscali (inesistenti se si opera legalmente) ma allasicurezza bancaria e statale del paese in cui le somme vengono allocate e, quindi alla tutela patrimoniale dell'investitore. (Gestire i propri risparmi in Gran Bretagna o in Belgio  non è come averli in un paese a rischio default-corruzione-nazionalizzazione, prelievo forzoso etc.). Questo parametro, ovvero la sicurezza e la legalità dei propri fondi e conti correnti esteri deve essere valutato dall'investitore o dal risparmiatore oculato, e non altro. La complessità della legislazione in materia rende molto importante rivolgersi ad un professionista esperto in materia, onde evitare la commissione di errori che possono essere molto gravi.

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